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Fatturazione elettronica: obbligo CUP dal 1° gennaio 2021

Fatturazione elettronica: obbligo CUP dal 1° gennaio 2021

Fatturazione elettronica: obbligo CUP dal 1° gennaio 2021

La Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre ha espresso l’intesa sull’addendum alle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
Vengono apportate importanti integrazioni al paragrafo 3.17, riguardanti alcune specificazioni sulle condizioni di eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica.
In particolare, la nuova versione delle Linee guida prevede che:

“Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento. Art. 60 Reg (UE) 1305 2013”.

Ai fini della rendicontazione a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 19 LEADER delle spese sostenute, per il rispetto del principio del “no double funding”, il beneficiario finale ha quindi l’onere di chiedere che le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 per beni o servizi che ha acquisito, rechino il CUP (Codice Univoco di Progetto) o, in alternativa, un’indicazione equipollente nel campo note (ad es. “PSR 2014-2020. Tipo di operazione 19.2.1. Azione … Bando anno … Domanda SRTrento n. ….”).

In tali casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la predetta dicitura di annullamento sul documento contabile originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo.

L’inammissibilità dell’importo relativo ad un documento di spesa privo di CUP o dicitura equipollente lo renderà accertabile, qualora connesso ad investimento di cui si è verificata la realizzazione, ma NON potrà essere riconosciuto per il calcolo del contributo.

Si precisa che le predette disposizioni si applicano anche alle spese sostenute da soggetti che hanno presentato domanda di aiuto nell’ambito dei bandi 2020, per la quale sia ancora in corso l’istruttoria di valutazione, nel caso in cui essi intendano avviare e/o realizzare completamente gli investimenti candidati prima dell’eventuale ottenimento della concessione dell’aiuto.


Il personale del GAL è a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai predetti obblighi informativi.

SCARICA IL TESTO AGGIORNATO DELLE LINEE GUIDA SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE



Pubblicato il 31/12/2020.

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