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Domande frequenti bando Azione 4.3 - Anno 2019

Domande frequenti bando Azione 4.3 - Anno 2019


Aggiornamento FAQ del 7 novembre 2019


DOMANDA 1: Considerato il paragrafo 3.2 del bando, che fissa come requisito di ammissibilità “la proprietà o la disponibilità da parte del soggetto richiedente dei terreni dove sono realizzati gli investimenti”, nel caso in cui le particelle siano in comproprietà, è possibile applicare l’art. 1108 del Codice Civile, che prevede di poter intervenire sul bene avendo l’autorizzazione dei proprietari dei 2/3 del valore complessivo del bene?

RISPOSTA 1: No, in quanto la condizione di ammissibilità dell’intervento descritta al paragrafo 3.2, lett. b) del bando non attiene alla facoltà di svolgere o meno un’attività di ordinaria e/o straordinaria amministrazione sul fondo indipendentemente dalla volontà della minoranza dei comproprietari, bensì ad un nesso di durata con il bene per un periodo di anni 10 dalla data del saldo del contributo, visto il vincolo di destinazione a cui sono sottoposti gli interventi finanziati. Pertanto, tenuto conto dei vincoli e durata degli impegni previsti dal paragrafo 3.4 del bando, risulta necessario, ai sensi del comma terzo dell’Art. 1108 del Codice Civile, “il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”.


DOMANDA 2: Il bando prevede che alla domanda di contributo siano allegati tre preventivi in caso di acquisizione di attrezzature o altri beni materiali, al fine di determinare la congruità dei costi. Sono considerati validi dei preventivi già acquisiti nel 2017?

RISPOSTA 2: No, poiché, nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte, oltre ad essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti) e comparabili, devono essere anche competitive rispetto agli effettivi prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

DOMANDA 3: A quale ufficio della PAT bisogna rivolgersi, una volta raccolte le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari dei terreni, per farle inserire nel fascicolo aziendale “Banca della Terra”?

RISPOSTA 3: Ai sensi del comma 4, art. 4 dei “Criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della banca della terra”, approvati con DGP n. 303 del 27 febbraio 2017, il Comune, verificata la compatibilità urbanistica, provvede alla trasmissione/aggiornamento delle particelle catastali per l’inserimento nel fascicolo aziendale “Banca della terra” presso l’Agenzia per i pagamenti in agricoltura della Provincia (APPAG).

DOMANDA 4: Nell’ambito del procedimento di istituzione della Banca della Terra a livello comunale, ai fini di presentare la domanda di aiuto al GAL, è sufficiente che siano state raccolte le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari dei terreni pubblici e privati o serve qualche altra loro autorizzazione per realizzare gli investimenti?

RISPOSTA 4: No, le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari raccolte ai fini dell’inventariazione delle particelle da inserire nella Banca della Terra non è sufficiente. L’Ente pubblico deve altresì acquisire specifica autorizzazione all'esecuzione dei lavori su beni dei proprietari dei terreni, che sarà allegata alla domanda di aiuto.

DOMANDA 5: Un ente pubblico o privato deve acquisire il fascicolo aziendale per presentare domanda di contributo al GAL?

RISPOSTA 5: Sì, l’acquisizione del fascicolo aziendale è un requisito indispensabile per qualsiasi soggetto che intenda candidare un progetto a valere sui bandi LEADER (impresa agricola, persona fisica, ente pubblico, etc.). Per i soggetti diversi dagli agricoltori è costituito un fascicolo semplificato, limitato sostanzialmente alle informazioni anagrafiche. Per maggiori informazioni visita https://www.galtrentinorientale.it/il-fascicolo-aziendale/32-45/.

DOMANDA 6: Il soggetto che intende presentare domanda di contributo non è sicuro degli importi degli aiuti di Stato percepiti nell’ultimo biennio, al fine di compilare correttamente la dichiarazione “de minimis” prevista all’allegato 3 del bando. Esiste uno strumento informativo che permette all’azienda di avere questa informazione?
RISPOSTA 6: Sì, il soggetto richiedente può consultare la sua posizione in merito agli aiuti di Stato percepiti attraverso il Registro Nazionale dedicato, consultabile al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx. Per i soggetti richiedenti che sono stati beneficiari di aiuti pubblici nel periodo antecedente all'agosto 2017, invitiamo a prendere contatto con il GAL per una verifica complementare anche sul Registro Provinciale allora in vigore.

DOMANDA 7: Il bando individua al paragrafo 5.1 il criterio di assegnazione “Compatibilità e rispondenza dell’intervento a fabbisogni, obiettivi e finalità della Strategia di SLTP”:
a) quale documentazione il soggetto potrà fornire a supporto della sussistenza di tali caratteristiche nell’intervento candidato?
b) come verrà attribuito tale punteggio dal GAL?
c)  in quali documenti sono esplicitati i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità della Strategia di SLTP del GAL?
RISPOSTA 7: a) il soggetto richiedente è chiamato ad illustrare la compatibilità e rispondenza dell’intervento candidato ai fabbisogni, obiettivi e finalità della Strategia di SLTP nel campo testo dedicato nella procedura telematica definita su https://srt.infotn.it. La mancata compilazione di tale campo è elemento bloccante e non consente la finalizzazione della domanda di aiuto;
b) il punteggio verrà attribuito attraverso l’analisi svolta da un Comitato Tecnico Scientifico appositamente nominato, composto da tre soggetti esperti per materia;
c) i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità della Strategia di SLTP sono esplicitati nel documento di Strategia in particolare da pagina 58 a pagina 73. Il testo della Strategia è consultabile al link https://www.galtrentinorientale.it/la-strategia-di-sviluppo/32-19/. I fabbisogni e gli obiettivi a cui fanno riferimento i singoli bandi sono esplicitati al paragrafo 1.2 “Obiettivi” di ciascun avviso.

DOMANDA 8: La domanda di aiuto può essere sottoscritta digitalmente anche da un soggetto diverso dal soggetto richiedente, anche se delegato da quest’ultimo a caricare la domanda sul portale SRTrento?
RISPOSTA 8: No, la domanda di aiuto deve obbligatoriamente essere sottoscritta con firma digitale del soggetto richiedente.

DOMANDA 9: l bando al paragrafo 6.2, lett. d), punto 1.2 prevede che l’ente pubblico debba allegare alla domanda di aiuto il provvedimento amministrativo avente ad oggetto, oltre all’approvazione del progetto, anche l’assunzione dell’onere finanziario. Ciò si applica anche nel caso in cui l’ente candidi un intervento con una progettazione definitiva, comprensiva delle relative autorizzazioni?
RISPOSTA 9: No, il provvedimento amministrativo avente ad oggetto anche l’assunzione dell’onere finanziario è dovuto solamente nel caso in cui l’ente candidi a contributo un intervento con progettazione esecutiva. Nel caso di candidatura di un progetto definitivo, comprensivo di autorizzazioni, è sufficiente che il provvedimento amministrativo da allegare alla domanda riporti l’approvazione in linea tecnica dell’intervento.

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