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Domande frequenti bando Azione 4.1 - Anno 2019

Domande frequenti bando Azione 4.1 - Anno 2019


Aggiornamento FAQ del 29 luglio 2019


DOMANDA 16: E' possibile candidare a contributo la realizzazione di un sito internet aziendale?
RISPOSTA 16: Sì, ai sensi del paragrafo 3.1, lett. a), punto 5 (investimenti in hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico e all’acquisizione di competenze digitali), la realizzazione di un sito aziendale è un intervento ammissibile. Si evidenzia che il sito deve essere gestibile grazie all’utilizzo di un software.

DOMANDA 17: Il possesso da parte di un titolare di un’azienda di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo realizzato nel 2018, verificata la sua attinenza con l’investimento, è valido se rilasciato da Trentino Sviluppo S.p.a ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per il criterio di priorità “aspetti tecnico-gestionali”?
RISPOSTA 17: Sì, Trentino Sviluppo S.p.a. è un fornitore di trasferimento di conoscenze ritenuto idoneo dalla PAT, in base all’art. 2 del suo Statuto.

 

Aggiornamento FAQ del 15 maggio 2019


DOMANDA 9: Il bando prevede al paragrafo 6.2 che “per opere su beni di terzi, (…), venga allegato copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime di durata non inferiore al vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4 del presente bando, corredata dall’autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge e redatta sul modello predisposto dal GAL, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all’intervento ad eseguire i lavori”. Ai fini del rispetto di tale disposizione, un’azienda agricola può allegare alla domanda di aiuto un contratto d’affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro il 4 giugno 2019, ma riportante una data di inizio disponibilità corrispondente all’avvio dell’annata agraria successiva (11 novembre 2019-10 novembre 2020)?
RISPOSTA 9: Sì, entro il 4 giugno 2019 l’azienda agricola può allegare alla domanda di aiuto un contratto con data di inizio disponibilità successiva alla data di presentazione della domanda, purché tale data sia antecedente al termine dell’istruttoria di ammissibilità della domanda stessa ed il contratto abbia una durata tale da garantire il mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e dei beni agevolati da parte del beneficiario (come previsto dal paragrafo 3.4 del bando). Si evidenzia che le particelle oggetto di intervento dovranno essere inserite nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente entro il termine dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto svolta dal GAL.

DOMANDA 10: Il bando prevede al paragrafo 3.2 lettera l), punto 2) che le iniziative su beni immobili siano ammissibili laddove venga dimostrata la disponibilità degli stessi da parte del soggetto richiedente, anche se non a titolo di proprietà. Lo stesso paragrafo prevede che: “il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore al termine del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4, fatta eccezione per le attività realizzate nelle malghe”. Risulta ammissibile un’iniziativa promossa da un’azienda agricola affittuaria di una malga di proprietà pubblica, anche se il contratto d’affitto in possesso alla data di presentazione della domanda di aiuto prevede una durata inferiore al vincolo di destinazione? Se sì, considerata l’inderogabilità del vincolo di destinazione, vi è la possibilità di un subentro all’affittuario nella garanzia del vincolo da parte del proprietario pubblico?
RISPOSTA 10: Sì, l’iniziativa è ammissibile se il contratto di affitto in possesso all’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto garantisce il completamento dell’investimento prima della sua scadenza. È altresì necessario che al termine del periodo di validità del contratto il proprietario pubblico subentri all’azienda beneficiaria nel garantire il vincolo di destinazione, producendo una specifica dichiarazione in merito a firma del legale rappresentante. Tale dichiarazione può essere allegata in fase di presentazione della domanda di aiuto dal soggetto richiedente e in ogni caso deve essere fornita al GAL entro il termine del procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto.

DOMANDA 11: Il bando individua al paragrafo 5.1 il criterio di assegnazione “Compatibilità e rispondenza dell’intervento a fabbisogni, obiettivi e finalità della Strategia di SLTP”:
a) quale documentazione il soggetto potrà fornire a supporto della sussistenza di tali caratteristiche nell’intervento candidato?
b) come verrà attribuito tale punteggio dal GAL?
c)  in quali documenti sono esplicitati i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità della Strategia di SLTP del GAL?
RISPOSTA 11: a) il soggetto richiedente è chiamato ad illustrare la compatibilità e rispondenza dell’intervento candidato ai fabbisogni, obiettivi e finalità della Strategia di SLTP nel campo testo dedicato nella procedura telematica definita su https://srt.infotn.it. La mancata compilazione di tale campo è elemento bloccante e non consente la finalizzazione della domanda di aiuto;
b) il punteggio verrà attribuito attraverso l’analisi svolta da un Comitato Tecnico Scientifico appositamente nominato, composto da tre soggetti esperti per materia;
c) i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità della Strategia di SLTP sono esplicitati nel documento di Strategia in particolare da pagina 58 a pagina 73. Il testo della Strategia è consultabile al link https://www.galtrentinorientale.it/la-strategia-di-sviluppo/32-19/. I fabbisogni e gli obiettivi a cui fanno riferimento i singoli bandi sono esplicitati al paragrafo 1.2 “Obiettivi” di ciascun avviso.

DOMANDA 12: Il possesso da parte di un titolare di un’azienda di un attestato di partecipazione ad un seminario sostenuto nel 2018, verificata la sua attinenza con l’investimento, è valido se rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per il criterio di priorità “aspetti tecnico-gestionali”?
RISPOSTA 12: Sì, la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige è un fornitore di trasferimento di conoscenze ritenuto idoneo dalla PAT, in base all’art. 9 lett. d) della L.P. 2 agosto 2005 n. 14.

DOMANDA 13: Quali sono gli allegati alla domanda di aiuto, citati nel paragrafo 6.1 lett. f) del bando, che devono essere sottoscritti dal soggetto richiedente, pena l’irricevibilità della domanda stessa?
RISPOSTA 13: Gli allegati indicati nel paragrafo 6.1 lett. d), che devono essere sottoscritti dal soggetto richiedente e caricati sul portale SRTrento insieme alla domanda di aiuto, sono quelli specificati al paragrafo 13 del bando, ossia il Piano Aziendale o Progetto Operativo, la Scheda di autovalutazione del punteggio e, ove prevista, la dichiarazione “de minimis”. Tali allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma autografa, mentre la domanda di aiuto deve necessariamente essere sottoscritta digitalmente.

DOMANDA 14: La domanda di aiuto può essere sottoscritta digitalmente anche da un soggetto diverso dal soggetto richiedente, anche se delegato da quest’ultimo a caricare la domanda sul portale SRTrento?
RISPOSTA 14: No, la domanda di aiuto deve obbligatoriamente essere sottoscritta con firma digitale del soggetto richiedente.

DOMANDA 15: Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio di priorità “Aspetti tecnico-gestionali” è sufficiente allegare alla domanda di aiuto la ricevuta di compilazione del questionario online di Almalaurea?
RISPOSTA 15: No, ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario allegare copia del titolo di studio, oppure il certificato di laurea/certificato sostituivo del diploma.

 

FAQ pubblicate il 15 aprile 2019


DOMANDA 1: Le società agricole cooperative sono tra i soggetti che possono presentare domanda di aiuto?
RISPOSTA 1: Si, le cooperative agricole sono soggetti ammissibili in quanto associazioni di imprenditori agricoli, come definiti al par 2.1 del bando (consorzi e società tra imprese agricole, reti e contratti di rete di imprese agricole).

DOMANDA 2: Quali tipologie di spese sono ricomprese nella voce “attrezzature” citata al paragrafo 3.5 del bando?
RISPOSTA 2: Per attrezzature è da intendersi il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi e strumenti, funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili.

DOMANDA 3: Con riferimento agli interventi di miglioramento fondiario, sono ammissibili le spese relative al taglio della parte vegetativa infestante (cespugli, arbusti e similari)?
RISPOSTA 3: No, le operazioni di esbosco, compreso il taglio della parte vegetativa infestante, non sono considerate spese ammissibili.

DOMANDA 4: Con riferimento agli interventi di miglioramento fondiario, sono ammesse le opere di drenaggio necessarie alla stabilità e al corretto funzionamento delle opere ammissibili entro l'area di bonifica, quali strutture di sostegno, viabilità e similari?
RISPOSTA 4: Sì, le opere di drenaggio funzionali alla stabilità e al corretto funzionamento delle opere ammissibili entro l'area di bonifica rientrano tra le spese ammissibili.
Non sono ammissibili, invece, le spese per opere necessarie all’allontanamento, alla dispersione o similare delle acque su aree umide.

DOMANDA 5: Il limite massimo di 5.000 euro previsto al paragrafo 3.5, lett. g), punto 7) del bando, relativo ad investimenti in natura realizzati direttamente dal beneficiario (prestazioni volontarie) per interventi di miglioramento fondiario, è da intendersi quale importo massimo del contributo concedibile dal GAL o all’importo della spesa ammissibile, in funzione della quale verrà poi calcolata la percentuale di contributo?
RISPOSTA 5: Il limite massimo di 5.000 euro previsto al par 3.5, lett. g), punto 7) del bando corrisponde all’importo della spesa ammissibile in funzione della quale verrà poi calcolata la percentuale di contributo.

DOMANDA 6: Cosa si intende per “percorsi di formazione continua” nel principio di selezione “Qualità dell’intervento proposto” - Criterio di priorità “Aspetti tecnico gestionali” (paragrafo 5.1 del bando)?
RISPOSTA 6: Per “percorsi di formazione continua” sono da intendersi sia i corsi di formazione, sia i workshop di aggiornamento ed i seminari.
Ai fini del riconoscimento del punteggio sono considerati validi gli attestati di partecipazione a percorsi di formazione continua che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

  • l’attestato di partecipazione al percorso formativo è rilasciato da Ente di formazione e fornitori di trasferimento di conoscenze regolarmente accreditati e/o riconosciuto idoneo dalla Provincia Autonoma di Trento. È possibile verificare l’accreditamento dell’Ente al seguente link: https://www.fse2.provincia.tn.it/Trento_FSE/enti_accred/index.php;
  • l’attestato di partecipazione al percorso formativo è stato rilasciato nei 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto;
  • il percorso di formazione non riguarda la formazione obbligatoria per lo svolgimento delle attività di impresa, quali sicurezza, HACCP, etc.

DOMANDA 7: Nel caso in cui il Prezziario PAT in vigore non riporti il valore unitario di una lavorazione, come si può quantifica il suo valore unitario?
RISPOSTA 7: Laddove specifiche lavorazioni non siano riportate all’interno del Prezziario PAT in vigore è possibile inserire nel Computo Metrico un Nuovo Prezzo (NP), in riferimento al quale andrà allegata alla domanda la scheda di analisi del NP ricondotti ai codici del Prezziario PAT.

DOMANDA 8: Un'azienda agricola intende realizzare un agri-birrificio. La birra di malto è da considerarsi un prodotto agricolo, in quanto riconducibile alle «altre bevande fermentate» (voce 2206 dell'Allegato I del TFUE)? La domanda di aiuto dovrà essere presentata  a valere sull'Azione 4.1 o 6.4 A?
RISPOSTA 8: No, la birra di malto è inserita nella  voce 2203, che non è citata nell'allegato I del trattato, per cui non può essere considerata un prodotto agricolo (maggiori info cliccando qui). L'azienda che intende realizzare un agri-birrificio dovrà presentare la domanda di aiuto a valere sul bando dell'Azione 6.4 A.


 

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